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Domenica 30 dicembre 2018 ‐ S. Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe

Danni maltempo, chiarimenti sui contributi






Indicazioni regionali su detraibilità e deducibilità dei versamenti effettuati da persone fisiche e imprese.

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In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute in Regione relativamente alle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche tramite il versamento sul conto corrente denominato «Regione Veneto – Veneto in ginocchio per maltempo ott. – nov. 2018» (codice Iban: IT 75 C 02008 02017 000105442360 - causale «Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018», sentita l’Agenzia delle Entrate di Venezia, in sede di Commissione paritetica, i competenti uffici regionali chiariscono i meccanismi di detraibilità e deducibilità dei suddetti versamenti effettuati da persone fisiche e imprese.


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Detraibilità dall’Irpef per le persone fisiche - Le erogazioni in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamenti a favore dei soggetti identificati con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 20 giugno 2000. Tra i soggetti previsti dal Decreto sono comprese le Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, Enti pubblici non economici. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Deducibilità dall’Ires per le imprese - L’attuale disciplina fiscale consente alle imprese di dedurre, senza alcun limite di importo, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, solo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati dal Dpcm 20 giugno 2000. La deducibilità dal reddito di impresa delle predette erogazioni liberali non è più subordinata all’emanazione, da parte dei Prefetti delle Province interessate dall’evento calamitoso, di un apposito decreto che individui i soggetti i autorizzati all’attività di "collettore" dei fondi raccolti.


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